COMUNICATO STAMPA
Egregio signor Vicesindaco,
la
legge regionale del 22 dicembre 1998, n. 38, che disciplina il P.U.C.G. fra le
finalità ex art. 2 richiama lo “sviluppo sostenibile”, inteso come quello che
soddisfa i bisogni del presente, senza compromettere la capacità delle
generazioni future di fruire delle risorse del territorio – comprese quelle
storiche e culturali – coniugando la qualificazione dei sistemi insediativi con
la preservazione dei caratteri del territorio. La norma stabilisce, altresì,
che la pianificazione territoriale ed urbanistica deve garantire:
a) la salvaguardia e la valorizzazione
delle qualità ambientali, culturali e sociali del territorio;
b) la prevenzione e la riduzione dei
rischi connessi al territorio e delle sue risorse;
c) la riqualificazione degli insediamenti storici, il recupero del
patrimonio edilizio, culturale, infrastrutturale, insediativo, ambientale, ed
il miglioramento degli insediamenti esistenti e del territorio non urbanizzato;
d) la riqualificazione degli
insediamenti periferici e delle aree di particolare degrado al fine di
eliminare le situazioni di svantaggio territoriale. Inoltre, l’art. 29 della
legge regionale recita espressamente al comma 4 che “Le norme strutturali del P.U.C.G. determinano gli indirizzi …… secondo
il criterio del massimo recupero e
riuso del territorio urbanizzato e delle altre aree esistenti, al fine
di determinare il minimo ricorso
all’urbanizzazione ed all’edificazione di nuove zone ed aree”.
Da un
primo esame del Piano presentato in data 2 dicembre 2013, e pubblicato sul sito
del comune, emergono numerose incongruenze, fra queste: