giovedì 11 marzo 2021

Testo dell'interrogazione urgente a risposta orale sul cimitero

  

Al

Presidente del Consiglio Comunale

 

Avv. Antonio Lecce

 

Pec: comunesora@pec.it

 

 

E p. c.

Sindaco

 

Arch. Roberto De Donatis

 

Pec: comunesora@pec.it

 

 

Al

Collegio dei Revisori dei Conti

 

Pec:


Oggetto: Appalto lavori per l’ampliamento del cimitero, la costruzione di loculi ed ossari e delle strutture di servizio stabilite dal regolamento di polizia mortuaria – Gestione in concessione del servizio – “Lotto zona ampliamento” - Interrogazione urgente a risposta orale.

L’appalto per i lavori di ampliamento del cimitero, la costruzione di loculi ed ossari e delle strutture di servizio stabilite dal regolamento di polizia mortuaria, nonché la gestione in concessione del servizio, nella cosiddetta “zona di ampliamento”, è regolamentato da vari documenti, fra i quali il contratto sottoscritto in data 25 luglio 2001 e registrato al Repertorio n. 4410.

Il costo per la realizzazione dell’opera viene indicato all’art. 6 del Contratto a mente del quale: “(…) il Concessionario si è impegnato all’esecuzione dei lavori indicati negli elaborati progettuali (…)” per un importo totale risultante dal quadro economico pari a “(…) Lire 11.242.604.000 (Euro 5.806.320,400)” , mentre per quanto concerne la gestione del servizio il Contratto non indica alcun importo.

Il successivo art. 9 disciplina la “Liquidazione del corrispettivo del prezzo d’appalto, come dalle risultanze del piano finanziario ed di ammortamento”. Nello specifico la norma prevede che: “(…) al Concessionario spetta, quale acconto di corrispettivo, una quota pari al 90% degli importi derivanti dalla concessione d’ogni singola sepoltura (…) e fino ad esaurimento delle concessioni dei loculi, degli ossari, e quant’altro realizzato con il presente appalto, (…). Il Concessionario dall’inizio dei lavori e fino alla scadenza della convenzione produrrà all’Amministrazione, con periodicità mensile, un rendiconto del valore delle opere date in concessione, in base al quale il Comune concedente provvederà al pagamento della quota di spettanza del Concessionario. (…) La restante parte del 10%, rimarrà depositata presso il Comune per far fronte agli oneri di gestione. Si precisa inoltre, che dalle risultanze del piano finanziario, con la quota del 90% delle entrate delle concessioni delle sepolture, (…) sarà data copertura finanziaria al prezzo d’appalto dei lavori e fino alla concorrenza dell’importo a corpo suddetto al netto del ribasso d’asta (4% sui lavori) comprensivo degli oneri finanziari e dell’I.V.A. pari a circa il 75.52% delle entrate, mentre con la restante quota (10% + 14.48% residuo del 90%) sarà liquidato il canone di gestione e oneri relativi (…)”.

L’art. 16 dispone che: “Qualora, alla regolare scadenza della concessione, l’importo incassato dal Concessionario per le concessioni di loculi, ossari, colombari e quant’altro, fosse inferiore al valore complessivo del corrispettivo d’appalto in concessione risultante dal piano finanziario e di ammortamento , allo stesso sarà versata la differenza da parte del Comune (…)”. Sempre tale norma ha stabilito la durata della concessione in anni 10 (dieci). Dai vari documenti ed anche dalla Determinazione n. 185, del 14 dicembre 2017 (R.G. n. 811, del 18 dicembre 2017) risulta che la scadenza di tale affidamento era prevista in data 10 aprile 2016, ma a seguito di due proroghe, della durata complessiva di 3 (tre) mesi e 25 (venticinque) giorni, la gestione è cessata in data 04 agosto 2016.

La successiva lett. d) dell’art. 16 in merito al passaggio dei loculi in concessione trentennale in novantanovennale stabilisce che: “(…) il maggiore introito riveniente dalle concessioni novantanovennali che saranno stipulate ai sensi delle precedenti lettere a) e b), rispetto alle concessioni trentennali (…), resterà a vantaggio esclusivo dell’Amministrazione Comunale. (…)”.

Svolta questa introduzione sulle norme di principale interesse è opportuno sottolineare alcune incongruità che emergono sia dalla lettura del contratto che dagli altri documenti relativi all’ampliamento ed alla gestione dei servizi cimiteriali.

In primo luogo, vi è da evidenziare quella che riguarda i pagamenti effettuati dall’Ente. Infatti, con la citata Determinazione R.G. n. 811/2017 è stato effettuato il: “(…) pagamento in acconto di oneri di manutenzione e di gestione (…) relative al periodo 1.08.2016 – 31.10.2017 (…)”, per un importo pari ad euro € 66.614,92.

Come si può facilmente constatare, nonostante l’affidamento dell’attività di gestione dei servizi cimiteriali fosse cessato in data 4 agosto 2016, il Comune di Sora ha provveduto a pagare in acconto le manutenzioni e la gestione fino al 31 ottobre 2017, vale a dire per le attività svolte per un anno e tre mesi circa, oltre la scadenza dell’ultima proroga contrattuale. Tuttavia, non risultano formalizzate altre proroghe contrattuali e non sussiste alcun titolo giuridico che possa giustificare il prosieguo della gestione dei servizi cimiteriali, compresa la manutenzione del cimitero, per il periodo compreso tra il 05 agosto 2016 ed il 31 ottobre 2017.

In secondo luogo, dalla lettura della nota prot. n 12800, del 18 aprile 2019, risulta che il Certificato di Ultimazione dei Lavori datato 5 gennaio 2006 non è stato sottoscritto da nessun rappresentante del Comune e che il primo documento che reca la firma sia del Concessionario che dell’Ente è il Verbale di Consegna Provvisoria del 10 aprile 2006 e che tale data è stata considerata quella di decorrenza della gestione.

Non risulta che la consegna sia avvenuta a seguito del collaudo delle opere costruite ed anzi solo in data 30 ottobre 2015 – vale a dire oltre nove anni dopo la consegna provvisoria – è stato inoltrato al Comune il Collaudo Tecnico-Amministrativo, che tra l’altro non è mai stato approvato dall’Ente. Solo in data 26 luglio 2017 – dopo altri due anni – la Giunta Comunale con Deliberazione n. 185 ha conferito mandato agli uffici di procedere con la nomina di un professionista per un nuovo collaudo tecnico-amministrativo. Sempre dalla lettura della nota prot. n. 12800, del 18 aprile 2019, risulta che il nuovo collaudo è stato trasmesso all’Ente per le valutazioni consequenziali e per la relativa approvazione, tuttavia non viene indicato se quest’ultimo sia stato approvato ed in quale data.

Infine, per quanto concerne il passaggio dei loculi in concessione trentennale in novantanovennale, dagli atti è emerso che vi è stato un errore di fatturazione da parte dell’ATI Cofim (vds. pag. 4 della nota prot. n 12800, del 18 aprile 2019) che ha fatturato per intero l’importo dei loculi che da trentennali erano divenuti novantanovennali, anziché fatturarli come trentennali, con relativo accantonamento, come stabilito all’art. 16 del Contratto. A fronte dell’inconveniente gli Uffici hanno proceduto ad una ricostruzione del fatturato (quanto dovuto e quanto trattenuto), nonché alla ricostruzione relativa alla trasformazione di mille loculi trentennali in loculi novanta novennali in contradditorio con l’ATI Cofim, tuttavia non risulta dalla citata nota che l’ATI Cofim abbia accettato tale ricostruzione né che l’Ente abbia contestato formalmente le fatture erronee o chiesto la ripetizione degli importi erroneamente corrisposti. Al riguardo risulta che l’Ente ha provveduto ad effettuare una compensazione degli importi corrisposti in eccesso non effettuando il pagamento delle fatture nn. 8,10, 12, 14, 20, 28, 38, 59, 68, 79 del 2014 e nn. 8, 14, 1E, 2E, 4E, 6E, 7E, 8E, 9E, 10E, 11E e 12E del 2015, nonché le fatture nn. 1E, 2E, 3E e 4E del 2016.

Premesso quanto sopra, il sottoscritto dott. Fabrizio Pintori, in qualità di Consigliere Comunale del gruppo M5S, ai sensi dell’art. 10, comma 6 Statuto Comunale e degli artt. 41 e 43, comma 5, del Regolamento del Consiglio Comunale, presenta al Sindaco Arch. Roberto De Donatis la seguente

INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA ORALE

1) Per quali motivi il Certificato di Ultimazione dei Lavori, datato 5 gennaio 2006, non è stato sottoscritto da nessun rappresentante del Comune?

2) Per quali motivi non si è provveduto a far eseguire il collaudo tecnico-amministrativo al termine dei lavori?

3) Per quali specifiche difformità il primo collaudo tecnico-amministrativo, inoltrato al Comune in data 30 ottobre 2015, non è mai stato approvato?

4) Il nuovo collaudo tecnico-amministrativo, disposto con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 185/2017, è stato approvato?

5) In merito alla somma di € 66.614,92 di cui alla Determinazione R.G. n. 811/2017 relativa al pagamento in acconto di oneri di manutenzione e di gestione del periodo compreso tra il 01.08.2016 ed il 31.10.2017, vale a dire oltre la scadenza dell’ultima proroga contrattuale, L’Ente intende chiederne la ripetizione oppure assumere altre determinazioni?

6) In merito alla trasformazione dei loculi da trentennali a novantanovennali, per quali motivi l’Ente non ha contestato le fatture errate emesse dal Concessionario e non ha chiesto da subito la ripetizione degli importi erroneamente corrisposti?

7) L’ATI Cofim ha accettato ufficialmente la ricostruzione delle fatturazioni effettuata dagli Uffici del Comune?

8) La compensazione degli importi fatta dall’Ente non pagando le fatture indicate in premessa era stata accettata dall’ATI Cofim?

9) L’Ente ha corrisposto all’ATI Cofim l’importo previsto per la realizzazione dell’opera pari ad € 5.806.320,40 ovvero quanto ancora deve corrispondere?

10) Quanto ha corrisposto l’Ente per la gestione dei servizi cimiteriali?

11) A quanto ammonta l’importo che l’Ente deve pagare per la gestione decennale dei servizi cimiteriali?

12) In merito al recente decreto ingiuntivo sono in corso delle trattative per raggiungere una transizione con l’ATI Cofim e quanto deve ancora corrispondere l’Ente a seguito di tale atto?

Con l’occasione si porgono cordiali saluti.

Sora, 11 marzo 2021

Il Consigliere Comunale
Dott. Fabrizio Pintori

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