lunedì 11 novembre 2013

IL PROBLEMA DELL’AMIANTO - Consigli utili ed indicazione delle norme in materia di amianto

            Il presente articolo nasce dalla necessità di contrastare il fenomeno, purtroppo frequente nel nostro territorio (come dimostrato dalle varie segnalazioni della campagna di sensibilizzazione e segnalazione delle criticità ambientali nota con il nome di “War on dump”) del mancato smaltimento di
materiale contenente amianto, in particolare si vuole evitare che le classiche lastre ondulate per coperture e gli altri materiali contenenti amianto vengano gettati od abbandonati in aperta campagna o ai bordi delle strade, con gravi ripercussioni sulla salute delle persone oltre che ambientali. 



            Occorre subito segnalare che L’ATTUALE NORMATIVA NON IMPONE L’OBBLIGO DI RIMOZIONE, ma un’adeguata valutazione del rischio in base alla quale verrà scelto il tipo di intervento idoneo tra: rimozione, sovracopertura (o confinamento), o il cd. incapsulamento.
           



OBBLIGHI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE
            
      Il PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE è l’obbligo primario di chiunque abbia la responsabilità di un edificio, un impianto industriale o un’altra struttura contenente amianto. Se in un edificio è presente amianto, fino alla sua bonifica, è necessario che la situazione di rischio sia costantemente sorvegliata.
            Al fine di tenere sotto controllo, tramite una visita periodica, i potenziali fattori di deterioramento e di danneggiamento, nel citato programma sono comprese misure di natura tecnica, organizzativo/procedurale e di informazione. Il programma in parola si prefigge i seguenti scopi:
-       Verificare periodicamente e mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto;
-       Prevenire il rilascio e la dispersione delle fibre di amianto;
-       Intervenire correttamente quanto si verifichi un rilascio.

Il proprietario dell’immobile ovvero il responsabile dell’attività che vi si svolge (ad es. nel caso di impianto industriale) deve:
a)    Designare un responsabile con il compito di controllare e coordinare tutte le attività di manutenzione che possono interessare i materiali contenenti amianto;
b)    Tenere una documentazione dalla quale risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto (n.b. sulle installazioni soggette a interventi frequenti, quali caldaie o tubazioni, devono essere poste delle avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga inavvertitamente disturbato;
c)    Garantire il rispetto di misure di sicurezza durante l’attività di pulizia, manutenzione e di ogni attività che possa causare un disturbo dei materiali di amianto;
d)    Predisporre una procedura della manutenzione con relativa documentazione verificabile degli interventi manutentivi svolti;
e)    Fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nel fabbricato, sui potenziali rischi e sui comportamenti da adottare.

ATTENZIONE! Se nell’edificio è presente MATERIALE FRIABILE: si deve procedere ad ispezione annuale a cura di personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redazione di un rapporto con documentazione fotografica. Copia del rapporto andrà trasmessa all’A.S.L., questa potrà prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse dell’edificio.
           
         E’ bene precisare che i proprietari di fabbricati nei quali è presente amianto, ai sensi del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, devono effettuare una manutenzione periodica, in mancanza della quale saranno soggetti a sanzioni (si veda il D.M. sul sito http://www.ispesl.it/amianto/amianto/leggi/normat/dm_94.htm).




VALUTAZIONE DEL RISCHIO
(D.M. 06.09.1994 e D.M. 20.08.1999)
            
            Il citato Decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994, al Capitolo 2 prevede le modalità secondo cui deve essere effettuata la VALUTAZIONE DEL RISCHIO per i fabbricati in cui è presente amianto. A seguito della valutazione i materiali contenti amianto possono essere classificati in:
1)    Materiali integri non suscettibili di danneggiamento;
2)    Materiali integri suscettibili di danneggiamento;
3)    Materiali danneggiati.
            Nel primo caso non esiste pericolo di rilascio fibre d’amianto in atto, potenziale o di esposizione per le persone (es. materiali non accessibili per la presenza di efficace confinamento).
            Nel secondo caso esiste un pericolo potenziale di rilascio di fibre d’amianto (ad esempio, le superfici di copertura dei tetti rientrano in questa categoria, in quanto esposti all’azione degli agenti atmosferici). In situazioni di questo tipo devono essere adottati provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento ed attuare il programma di controllo e manutenzione secondo le indicazioni di cui al capitolo 4 del citato D.M. 06.09.1994. Nel caso non fosse possibile ridurre significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine.
            Nell’ultimo caso, quello dei materiali danneggiati, esiste pericolo di rilascio fibre di amianto con possibile rischio di esposizione delle persone. In questo caso è necessaria un’azione specifica da attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto nell’ambiente. I provvedimenti possibili sono:
-          Restauro dei materiali (per materiale in buone condizioni che presenta zona di danneggiamento di scarsa estensione, inferiori al 10% della superficie di amianto presente nell’aera interessata;
-          Intervento di bonifica , tra quelli sopra indicati di: rimozione, incapsulamento o confinamento dell’amianto.




RICHIAMI NORMATIVI

           
            Per tutto quanto non riportato nel presente articolo si rimanda alla normativa completa (leggi, D.P.R., D.M, circolari, deliberazioni ecc.) in materia di amianto consultabile sul sito ufficiale dell’ I.S.P.E.S.L. all’indirizzo: http://www.ispesl.it/amianto/amianto/leggi/normat/norm.htm.
            Si ricorda infine, che ex L. 122/2010, i compiti dell’I.S.P.E.S.L. sono stati attribuiti all’I.N.A.I.L..