Il presente articolo nasce dalla necessità di contrastare
il fenomeno, purtroppo frequente nel nostro territorio (come dimostrato dalle
varie segnalazioni della campagna di sensibilizzazione e segnalazione delle
criticità ambientali nota con il nome di “War on dump”) del mancato smaltimento
di
materiale contenente amianto, in particolare si vuole evitare che le classiche lastre ondulate per coperture e gli altri materiali contenenti amianto vengano gettati od abbandonati in aperta campagna o ai bordi delle strade, con gravi ripercussioni sulla salute delle persone oltre che ambientali.
materiale contenente amianto, in particolare si vuole evitare che le classiche lastre ondulate per coperture e gli altri materiali contenenti amianto vengano gettati od abbandonati in aperta campagna o ai bordi delle strade, con gravi ripercussioni sulla salute delle persone oltre che ambientali.
Occorre subito segnalare che L’ATTUALE NORMATIVA NON IMPONE L’OBBLIGO DI RIMOZIONE,
ma un’adeguata valutazione del rischio
in base alla quale verrà scelto il tipo di intervento idoneo tra: rimozione, sovracopertura (o
confinamento), o il cd. incapsulamento.
OBBLIGHI DI CONTROLLO
E MANUTENZIONE
Il PROGRAMMA DI CONTROLLO E MANUTENZIONE è l’obbligo primario di chiunque abbia la responsabilità di un edificio, un impianto industriale o un’altra struttura contenente amianto. Se in un edificio è presente amianto, fino alla sua bonifica, è necessario che la situazione di rischio sia costantemente sorvegliata.
Al fine di tenere sotto controllo, tramite una visita
periodica, i potenziali fattori di deterioramento e di danneggiamento, nel
citato programma sono comprese misure di natura tecnica,
organizzativo/procedurale e di informazione. Il programma in parola si prefigge
i seguenti scopi:
-
Verificare periodicamente e mantenere in
buone condizioni i materiali contenenti amianto;
-
Prevenire il rilascio e la dispersione delle
fibre di amianto;
-
Intervenire correttamente quanto si verifichi
un rilascio.
Il proprietario dell’immobile
ovvero il responsabile dell’attività che vi si svolge (ad es. nel caso di
impianto industriale) deve:
a) Designare un responsabile con
il compito di controllare e coordinare tutte le attività di manutenzione che
possono interessare i materiali contenenti amianto;
b) Tenere
una documentazione
dalla quale risulti l’ubicazione dei materiali contenenti amianto (n.b. sulle
installazioni soggette a interventi frequenti, quali caldaie o tubazioni,
devono essere poste delle avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto venga
inavvertitamente disturbato;
c) Garantire
il rispetto di misure di sicurezza
durante l’attività di pulizia, manutenzione e di ogni attività che possa
causare un disturbo dei materiali di amianto;
d) Predisporre
una procedura della
manutenzione con relativa documentazione verificabile degli
interventi manutentivi svolti;
e) Fornire
una corretta informazione
agli occupanti dell’edificio sulla presenza di amianto nel fabbricato, sui
potenziali rischi e sui comportamenti da adottare.
ATTENZIONE! Se nell’edificio è presente MATERIALE
FRIABILE: si deve procedere ad ispezione annuale a cura di personale
in grado di valutare le condizioni dei materiali, redazione di un rapporto con
documentazione fotografica. Copia del rapporto andrà trasmessa all’A.S.L.,
questa potrà prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico
delle fibre aerodisperse dell’edificio.
E’ bene precisare che i proprietari di fabbricati nei quali è presente amianto, ai sensi del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994, devono effettuare una manutenzione periodica, in mancanza della quale saranno soggetti a sanzioni (si veda il D.M. sul sito http://www.ispesl.it/amianto/amianto/leggi/normat/dm_94.htm).
VALUTAZIONE DEL RISCHIO
(D.M.
06.09.1994 e D.M. 20.08.1999)
Il citato Decreto del Ministero della Sanità del 6 settembre 1994, al Capitolo 2 prevede le modalità secondo cui deve essere effettuata la VALUTAZIONE DEL RISCHIO per i fabbricati in cui è presente amianto. A seguito della valutazione i materiali contenti amianto possono essere classificati in:
1)
Materiali
integri non suscettibili di danneggiamento;
2)
Materiali
integri suscettibili di danneggiamento;
3)
Materiali
danneggiati.
Nel primo caso non esiste pericolo di
rilascio fibre d’amianto in atto, potenziale o di esposizione per le persone
(es. materiali non accessibili per la presenza di efficace confinamento).
Nel secondo caso esiste un pericolo
potenziale di rilascio di fibre d’amianto (ad esempio, le superfici di
copertura dei tetti rientrano in questa categoria, in quanto esposti all’azione
degli agenti atmosferici). In situazioni di questo tipo devono essere adottati
provvedimenti idonei a scongiurare il pericolo di danneggiamento ed attuare il
programma di controllo e manutenzione secondo le indicazioni di cui al capitolo
4 del citato D.M. 06.09.1994. Nel caso non fosse possibile ridurre
significativamente i rischi di danneggiamento dovrà essere preso in
considerazione un intervento di bonifica da attuare a medio termine.
Nell’ultimo caso, quello dei materiali
danneggiati, esiste pericolo di rilascio fibre di amianto con possibile rischio
di esposizione delle persone. In questo caso è necessaria un’azione specifica da
attuare in tempi brevi, per eliminare il rilascio in atto di fibre di amianto
nell’ambiente. I provvedimenti possibili sono:
-
Restauro dei materiali (per materiale in buone
condizioni che presenta zona di danneggiamento di scarsa estensione, inferiori
al 10% della superficie di amianto presente nell’aera interessata;
-
Intervento di bonifica , tra quelli sopra indicati
di: rimozione, incapsulamento o confinamento dell’amianto.
RICHIAMI NORMATIVI
Per
tutto quanto non riportato nel presente articolo si rimanda alla normativa
completa (leggi, D.P.R., D.M, circolari, deliberazioni ecc.) in materia di
amianto consultabile sul sito ufficiale dell’ I.S.P.E.S.L. all’indirizzo: http://www.ispesl.it/amianto/amianto/leggi/normat/norm.htm.
Si
ricorda infine, che ex L. 122/2010, i compiti dell’I.S.P.E.S.L. sono stati
attribuiti all’I.N.A.I.L..